Riforma delle Società di mutuo soccorso: dal 1800 ad oggi

Articolo di · 4 agosto 2017 ·

 

Le Mutue sanitarie, dopo quasi 130 anni, vengono regolate da una nuova legge. Non solo attività socio-sanitarie che provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro famigliari, come ad esempio la malattia o l’infortunio, ma anche attività educative e culturali.

La riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso, contenuta nell’Art. 23 del Decreto legge N. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, ha ispirato senza alcun dubbio sentimenti di soddisfazione, per essere riusciti – dopo quasi 130 anni e numerosi tentativi senza successo – ad aggiornare la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso (Legge 15 aprile 1886, n. 3818). Una legge che da tempo manifestava tutta la sua inadeguatezza a regolare un fenomeno che, al contrario, stava riconquistando una sua attualità e una potenziale centralità nei processi di cambiamento dello stato sociale.

Soddisfazione, ma anche un pizzico di recriminazione, per non essere stati capaci di riformare più in profondità la legge che, infatti, è stata modificata solo in parte, provocando così un ibrido decisamente singolare sul piano dello stile legislativo e linguistico ottocentesco/postmoderno.

Occorre dire, però, che proprio in questi giorni, con la riforma del terzo settore e la costituzione del Codice degli enti del terzo settore, nel quale è riservata una sezione alle società di mutuo soccorso, stiamo assistendo ad un ulteriore passo in avanti nel percorso di legittimazione di questo importante strumento di sussidiarietà.

In altre parole, era necessario creare un ambiente normativo più adeguato agli obiettivi e alle funzioni delle Società di mutuo soccorso e rendere più certa la loro identità, anche allo scopo di una migliore loro identificazione da parte dei soggetti istituzionali.

Un rilievo particolare, in tale contesto di evoluzione normativa, viene assunto dal provvedimento relativo ai Fondi sanitari integrativi, che nel comprendere tra i soggetti istitutivi, appunto, le Società di mutuo soccorso, ha riconosciuto ai sodalizi capacità e competenza di svolgere un’importante azione nel campo socio-sanitario e previdenziale e nelle aree di iniziativa sociale e culturale.

Il fenomeno delle società di mutuo soccorso registra in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa, dimensioni di tutto rispetto. In Italia, oggi, è una realtà variegata, ma in questa sede ci riferiamo essenzialmente alle società di mutuo soccorso con personalità giuridica, in quanto istituite e registrate in conformità alla Legge 3818/1886.

Si tratta di sodalizi di piccole, medie e grandi dimensioni che svolgono principalmente attività socioassistenziali, sociosanitarie, di inclusione sociale, nonché educative e culturali: società, tra cui spiccano importanti sodalizi impegnati in attività sociosanitaria (mutue sanitarie), con decine di migliaia di soci e organizzazione imprenditoriale dell’attività.

Le Società di mutuo soccorso principalmente impegnate in attività sociosanitarie provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro famigliari a seguito di malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita e sulla capacità lavorativa, fornendo servizi, sussidi in caso di malattia e rimborsi per una vasta gamma di spese: ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche, ticket sanitario, ecc.

Sulla base della nuova disciplina è possibile individuare due categorie di soci:

  • Soci ordinari, i quali partecipano allo scambio mutualistico e possono essere persone fisiche o persone giuridiche. In quest’ultimo caso, possono essere esclusivamente Società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei propri soci o lavoratori iscritti secondo il meccanismo della mutualità mediata;
  • Soci sostenitori, i quali possono essere persone fisiche o giuridiche, non partecipano allo scambio mutualistico, ma sostengono finanziariamente le attività delle Società di mutuo soccorso di cui fanno parte. Non sembrano esservi ostacoli alla possibilità che un socio ordinario, persona fisica o giuridica, sia anche un socio sostenitore.

 

Deroghe al principio della mutualità pura: i fondi sanitari integrativi e il criterio della mutualità mediata

Come già detto, le Società di mutuo soccorso non possono avere rapporti economici ed operativi nei confronti di soggetti che non siano soci.

Tuttavia, la norma prevede deroghe a tale impostazione, una delle quali è già stata ricordata e riguarda le attività educative e culturali. Vi sono però altre deroghe, ben più importanti, che riguardano i casi in cui le Società istituiscano o gestiscano i fondi sanitari integrativi ovvero applichino il criterio della mutualità mediata.

Quest’ultima è una delle novità più interessanti della riforma legislativa in esame. Si rende infatti possibile ad una Società di mutuo soccorso di aderire, in qualità di socio, ad un’altra a condizione che quest’ultima svolga le proprie attività istituzionali in favore dei membri persone fisiche della Società aderente. Lo scopo è sostanzialmente quello di consentire alle realtà di minori dimensioni di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario.

Questa scelta consente alle piccole realtà di mantenere la qualità di Società di mutuo soccorso ai sensi della riforma legislativa perché comunque i soci avranno la possibilità di beneficiare delle attività istituzionali previste dall’articolo 1 della legge 3818, ancorché erogate da un altro soggetto.

Altrettanto importante è la possibilità di aderire alle Società di mutuo soccorso in qualità di socio da parte dei Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei loro iscritti, anche alla luce dei vantaggi che tale modalità porterebbe alla governance delle Società stesse.

 

author-avatar
Sull'Autore
Presidente della Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV)

    Lascia un commento