Al via la riforma del Terzo Settore

Articolo di · 16 ottobre 2017 ·

Il decreto legislativo 3.7.2017 n.117, assieme agli altri provvedimenti attuativi previsti dalla legge delega (riforma delle imprese sociali, disciplina del 5 per mille, normativa sul servizio civile, ecc.) opera un ambizioso riordino dei cosiddetti Enti del Terzo settore (Ets), applicando una disciplina omogenea a tutto il Terzo settore.

La Fimiv, che aderisce al Forum nazionale del Terzo Settore e ne è stata tra i soggetti costituenti, ha agito in un contesto giuridico e politico complesso e difficile al fine di assicurare alle società di mutuo soccorso il corretto posizionamento nell’alveo dei soggetti operanti nell’economia sociale.

Nel Codice le società di mutuo soccorso sono elencate tra gli enti del Terzo settore (art. 4): “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Gli Enti del Terzo settore, per definirsi tali, sono tenuti all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Viene inoltre costituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà, tra l’altro, l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.

Al Titolo V, Capo VI del Codice, gli articoli 42, 43 e 44 sono dedicati alle società di mutuo soccorso disciplinate dalla legge 3818/1886 e ne definiscono gli adempimenti normativi nella comprensione più estesa e profonda delle loro peculiari istanze.

Innanzitutto, il provvedimento ribadisce che le società di mutuo soccorso sono disciplinate in primis dalla legge 3818 del 1886. Per gli aspetti non disciplinati dalla legge speciale, il quadro normativo di riferimento sarà appunto il Codice medesimo (in precedenza valeva il riferimento, per analogia, alla legislazione cooperativistica).

Inoltre, è stato alleggerito l’onere delle procedure burocratiche di pubblicizzazione per le società di minori dimensioni, ovvero quelle che non superano i 50 mila euro annui di contribuzione associativa complessiva e non gestiscono fondi sanitari integrativi, consentendo loro di derogare all’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese sociali presso le locali Camere di commercio e, contestualmente, nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico.

Dall’altro lato, per le società di mutuo soccorso che raccolgono valori contributivi superiori a 50 mila euro e gestiscono fondi sanitari integrativi sono stati implementati i controlli e la vigilanza, che vengono esercitati così sia da parte del Ministero dello sviluppo economico che del Ministero del lavoro: una duplice garanzia per i soci e una risposta chiara e forte a chi, nel mercato della sanità integrativa, insinua il dubbio che le società di mutuo soccorso non siano sottoposte a controlli adeguati e sufficienti.

Il Codice sancisce altresì l’inviolabilità del patrimonio per quelle società che, già esistenti alla data della sua entrata in vigore, nei successivi tre anni volessero trasformarsi in associazioni del Terzo settore, nel rispetto della volontà democraticamente espressa dai soci.

Inoltre, l’articolo 44 afferma la non applicabilità dell’obbligo del versamento ai fondi mutualistici del contributo del 3 per cento sugli utili annuali di gestione, versamento che, con legittima ragione, aveva sollevato l’opposizione delle società di mutuo soccorso poiché esse non svolgono attività di impresa, non detengono capitale sociale, sono tenute per legge ad impiegare i contributi associativi nonché i loro avanzi esclusivamente per le attività istituzionali in favore dei soci e non producono un risultato economico in quanto non generano utili ma avanzi di gestione.

Per le società di mutuo soccorso, come per gli altri enti del Terzo settore, è stabilita infine l’iscrizione in una apposita sezione del Registro unico nazionale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito su base territoriale. Il controllo dei requisiti e degli adempimenti in capo agli enti iscritti e l’esercizio della funzione di vigilanza devono naturalmente essere ancora attivati dallo stesso Ministero. È anche previsto il decentramento dell’attività di controllo alle reti associative nazionali quando appositamente autorizzate.

(Articolo estratto dal giornale sociale Il Treno 4/2017 della Mutua Sanitaria Cesare Pozzo)

author-avatar
Sull'Autore
Presidente della Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV)

    Lascia un commento