Enti con esclusiva finalità assistenziale
La normativa fiscale non è solo un elemento di dettaglio nel rendere più apprezzabile la scelta di una copertura sanitaria. Infatti costituisce generalmente la base dell’attivazione della copertura sanitaria, in quanto rappresenta un vantaggio fiscale decisivo per il datore di lavoro e rende indiscutibilmente preferibile la previsione di un contributo di assistenza sanitaria rispetto alla erogazione di un analogo importo quale aumento retributivo (10% di contributo di solidarietà contro una media del 34% di oneri sociali e fiscali). La normativa, come è noto, restringe il beneficio fiscale solo alla contribuzione a favore di Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente assistenziale.
Cosa si intende per ente con finalità assistenziale
La fonte normativa fiscale (art 48, ora art 51 del TUIR) fa riferimento alla deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore “ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale” in conformità di accordi a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. L’istituzione di una quota di retribuzione da destinare all’assistenza sanitaria integrativa rientra dunque tra i benefici di welfare aziendale che hanno una funzione sociale collettiva. Caratteristica di queste coperture è infatti l’estensione a tutti i dipendenti, la non discriminazione o esclusione nei confronti di determinati soggetti per condizioni di salute o di età, e svolgono pertanto una funzione di utilità sociale rispetto ai lavoratori dipendenti con possibilità talvolta di estensione al nucleo familiare.
In particolare da ultimo i Decreti ministeriali 31 marzo 2008 (a firma Ministro On. Livia Turco) e 27 ottobre 2009 (a firma On. Maurizio Sacconi) hanno esplicitamente richiamato Enti, Casse e Società di mutuo soccorso tra gli unici soggetti legittimati alla istituzione di Fondi sanitari integrativi rivolti a dipendenti aziendali (di cui all’ art 51 TUIR).
La previsione esplicita delle Società di Mutuo Soccorso non rappresenta una innovazione, in quanto tali organizzazioni, che sono regolate da una legge speciale e sono registrate presso le Camere di Commercio (CCIAA), da sempre ed in modo inequivoco sono riconosciute quali Enti con finalità assistenziale: non perseguono obiettivi di natura commerciale in quanto soggetti non profit ed hanno quale unica finalità quella assistenziale nei confronti dei propri aderenti.
I valori, che sono tipici del mutuo soccorso ad adesione volontaria, sono stati ritenuti fondamentali anche nelle coperture sanitarie integrative rivolte ai lavoratori dipendenti.
Il Legislatore ha previsto infatti una politica premiante sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, che in conformità di contratto, accordo o regolamento aziendale (quindi con carattere generale o collettivo) versino i contributi di assistenza sanitaria a favore di enti o casse (e quindi Sms) con esclusivo fine assistenziale.
È quindi inequivocabile che sono solo questi gli Enti legittimati a garantire le coperture sanitarie collettive al fine di costruire quel secondo pilastro su cui ormai si regge il welfare sanitario.
(tratto da “Il punto di vista della Mutualità Fimiv sulla sanità integrativa”
Assemblea Nazionale Fimiv, Roma 14 Ottobre 2015)